L’adulto che intende ricevere il battesimo contatti il parroco per essere ammesso al catecumenato, cioè al tempo di preparazione necessario stabilito dal Vescovo, attraverso un cammino di catechesi predisposto dall’Ufficio catechistico diocesano (da 1 a 3 anni);
I genitori di un bambino da battezzare, contattino quanto prima il parroco per concordare tempi, luoghi e modalità della celebrazione e di una opportuna preparazione. Il parroco e alcune coppie della comunità avranno cura di proporre alcuni incontri di preparazione.
Ordinariamente il battesimo è celebrato di domenica (oppure sabato pomeriggio), durante l’eucaristia. Si raccomanda la celebrazione soprattutto nella Veglia pasquale.
Durante il tempo di Quaresima non si celebrano Battesimi. Qualora sorgessero effettive necessità, si possono individuare momenti alternativi a quelli proposti (cfr. can. 856).
Qualora ci fosse il desiderio di celebrare il battesimo in un’altra parrocchia, è bene informare ugualmente il parroco.
In occasione della celebrazione dei sacramenti alcuni fedeli sono soliti fare un’offerta. È bene ricordare che non si tratta di alcuna “tariffa”, ma della partecipazione alle spese per la vita della comunità. Non vi è alcun obbligo.
I padrini e le madrine
La presenza dei padrini e delle madrine nel contesto della celebrazione del Battesimo evidenzia la premura pastorale della comunità cristiana, oltre che l’impegno di fattiva collaborazione con i genitori perché il battezzando venga progressivamente introdotto nella comunità, sia educato nella fede della Chiesa e la esprima nell’autenticità della vita. Pertanto anche ai padrini e alle madrine è chiesto di partecipare agli incontri di catechesi prebattesimale stabiliti.
Il Codice di Diritto Canonico chiede che «si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina» (cfr. can. 873).
Perché si possa essere ammessi all’incarico di padrino o madrina, è necessario (cfr. can. 874):
- essere designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco;
- aver compiuto i sedici anni;
- essere cattolico e praticante, aver già ricevuto la confermazione e il sacramento dell’Eucaristia, e condurre una vita conforme alla fede e all’incarico che si assume;
- non essere irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata (non essere convivente di fatto o sposato soltanto civilmente o aver procurato divorzio o appartenere ad organizzazioni o associazioni condannate dalla Chiesa);
- non essere il padre o la madre del battezzando.
I padrini e le madrine che appartengono a questa parrocchia devono presentare una dichiarazione di idoneità al parroco.
I padrini e le madrine che provengono da un’altra parrocchia devono presentare il certificato di idoneità, rilasciato dal proprio parroco.
Un cristiano non cattolico non può fungere da padrino per il Battesimo di un bambino nella Chiesa cattolica e viceversa. Può partecipare soltanto come testimone del Battesimo e insieme ad un padrino cattolico (cfr. can 874).